2010/04/28

Identità Digitali

In una mailing list si è ipotizzato di utilizzare la PEC come strumento
di identificazione.

La PEC per identificare le aziende e le altre organizzazioni sicuramente
è attuabile.
Per identificare i privati sono dubbioso: quasi nessuno può e sa davvero
gestire originali digitali (le raccomandate digitali) sui propri computer.
La norma italiana (art. 6 comma 3 del DPR sulla PEC) che sancisce che la
ricevuta di consegna della PEC costituisce prova dell'avvenuta consegna
del messaggio al destinatario, penalizza gli utenti privati. Oggi il
loro computer é molto più insicuro e soggetto ad attacchi delle loro
abitazioni.
Dire che la consegna di una raccomandata sul PC equivale alla consegna
di una raccomandata a casa é una finzione giuridica, che non ha
riscontro nei fatti.

Ciò detto, concordo sul fatto che occorra una tecnologia aperta e
standardizzata per gestire le identità on-line.
Al tempo stesso, credo che stiamo parlando di idee/soluzioni (ad oggi)
così altamente creative, che non sono ancora maturi i tempi per la
standardizzazione.
Insomma, occorre il genio creativo di un imprenditore di grande talento,
per trovare una soluzione bilanciata alla componenti dell'identità
digitale (analogamente a iPod, iPhone, facebook, ecc., che hanno creato
oggetti socialmente e culturalmente accettati, laddove altri avevano
provato, senza riuscire).
Comunque, visto che comunque si tratta di applicazioni che fanno uso
della crittografia, certamente il comitato ETSI che presiedo é
competente a redigere i relativi standard.
Inoltre rientra nel programma della Commissione UE COM 798/2008, che
troverá attuazione nei prossimi 4 anni, ma lo standard non sarebbe
sufficiente a garantire l'adozione sociale ...

Infine, non per fare il "visionario" a tutti i costi, ma mi sembra
essenziale aggiungere che la nostra identità non é un codice fiscale o
un numero allo stato civile.
Id-entità, vuol dire entità uguale (costante ed eventualmente singola,
ossia unica).
Parlando di una persona fisica, queste caratteristiche ontologiche erano
immanenti nella natura fisica della persona: se chiudi una persona in
una cella (anche se non sia chi sia) quella persona cessa di circolare
liberamente.

Con le identità virtuali, il discorso si complica notevolmente.
Un identificativo crittografico certamente é unico e inconfondibile. Ma
é liberamente associabile a qualsiasi entità fisica o giuridica.
Se blocchi un identificativo giuridico, non blocchi la persona (o le
persone) ad esso relative, che possono risorgere all'infinito, come
l'araba fenice.
Insomma l'id-entità digitale, non é e non può essere una id-entità, se
riferita a delle persone o a degli oggetti fisici.

Ciò che si puó, invece realizzare, é di identificare degli oggetti
sociali (immateriali, come il danaro) mediante identificativi crittografici.
Vale a dire é possibile e anche facile munire di id-entità una somma di
danaro, una disponibilità di credito, un testo, un know how, ecc.

Con ciò diventerebbero dei mini-patrimoni-separati, una sorta di
mini-soggetto-giuridico-a-scopo-limitato (più che a responsabilità
limitata).

La digital disruption applicata alle società di capitali: dopo la
dematerializzazione del danaro (Bretton Woods) e delle azioni (Monte
Titoli), si dematerializzano i soggetti giuridici che si moltiplicano
(da organismi complessi diventano organismi cellulari) e cessano di
avere proprietá fisiche (una sede con mura tavoli sedie e un indirizzo
stradale, dei rappresentanti che sono persone fisiche, dei soci).

Non per dire che non si può fare. Ma per dire che oggi si fa, anche se
con strumenti approssimativi e rischiosi, che non assomigliano neppure
vagamente a ciò che verrà.
Come i primi aerei.

Roba da capitani coraggiosi. Eppure volavano ... ed erano una figata
pazzesca!

RG

2 comments:

  1. A norma di legge, un messaggio di PEC si considera validamente notificato quando è memorizzato nel server del gestore del destinatario (equivalente dell'ufficio postale dove la raccomandata va in giacenza); il fatto che sia o no memorizzato sul PC del destinatario è irrilevante, esattamente come è irrilevante che la raccomandata sia arrivata nelle mani del destinatario (basta che sia stata messa a disposizione nell'ufficio postale e segnalata mediante avviso in cassetta).

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  2. Invo tramite PEC e firma digitale

    Come noto il DPCM 6 maggio 2009, art. 4, comma 4, dispone che «L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005».

    Diversi autori hanno commentato tale richiamo parlando di una sorta di "firma elettronica del quinto tipo". (http://tinyurl.com/6fp7ywz)
    Tuttavia forse è possibile ricondurre ad unità tale fuga in avanti.. o forse fuga e basta del legislatore.

    L'articolo 21 richiamato, come noto e' rubricato "Valore probatorio del documento informatico sottoscritto" ed il primo comma non fa che occuparsi di detta efficacia probatoria, e testualmente si dice:
    "1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità."

    Ne deriva forse che il richiamo a detta norma e' piu' che altro da intendersi a mio avviso come volto a definire semplicemente l'efficacia probatoria dell'invio tramite PEC, nel senso di ritenere liberamente valutabile in giudizio l'imputabilita' del messaggio al titolare dell'account di posta, ma nulla di piu'.

    Conseguenza importante per il Notaio e' che a mio avviso non sarebbe autenticabile l'invio tramite PEC.. in quanto ai fini dell'art.25, comma 2 del CAD l'invio tramite PEC non e' una firma elettronica dal punto di vista sostanziale, ma e' solo equiparato alla firma elettronica ai fini probatori.
    Quindi se qualcuno mai ci chiedesse di "autenticare" l'invio tramite PEC, direi non possiamo ricevere tale supposta "autentica".

    In questo senso.. mi permetto di rinviare a http://tinyurl.com/6danurr

    Quanto alle identità digitali, gli scenari che apri Riccardo sono immensi ed imprevedibili. Uno dei miei maestri il Prof.Pier Giuseppe Monateri, qui dice cose (come sempre) molto interessanti.
    http://tinyurl.com/6ga8xn9

    E.S.

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